Micromobilità elettrica in sharing e pubblico servizio in senso oggettivo nella recente giurisprudenza

Nota a tar Lombardia, Milano, sez. III, 3 luglio 2020, n. 1274

di  Maria Francesca Tropea

 Il saggio propone l’analisi della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 1274, che esclude la natura di servizio pubblico per l’attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica: mancherebbe infatti il momento essenziale dell’assunzione dell’attività come servizio pubblico, in quanto il Comune di Milano non ha espresso la volontà di garantire il servizio alla comunità. Allo stesso tempo, il TAR ha sottolineato la necessità di scegliere gli operatori economici sulla base di criteri non solo cronologici, quindi affidati al caso, ma sulla base di criteri che consentano di garantire il miglior servizio possibile. Descritto il caso di specie e ricostruita la motivazione offerta dal TAR lombardo ai fini della decisione, l’Autrice ha delineato gli elementi distintivi della categoria dei servizi pubblici e il quadro normativo di riferimento in materia di micro-mobilità elettrica. Da ultimo, l’Autrice ha prospettato la possibile qualificazione del servizio di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica in termini di servizio pubblico in senso oggettivo in un contesto, come quello odierno, nel quale la necessità di implementare un sistema di trasporti sostenibile e intermodale, che soddisfi altresì gli obiettivi di protezione ambientale e di tutela della salute pubblica, si fa sempre più stringente, anche in considerazione della necessità di evitare il contagio da Covid-19.

 The essay proposes the analysis of the pronunciation of the regional administrative Court for Lombardy, Milan, Sez. III, 3 July 2020, No. 1274, which excluded the nature of public service in relation to the rental of electrical micro-mobility devices, since the City of Milan would not have expressed a willingness to guarantee service to the community, thus failing the essential moment of hiring the activity as a public service. At the same time, the Administrative Court has foreseen the need for economic operators to be chosen on the basis of a criteria not merely chronological, therefore entrusted to the case, but on the basis of criteria that allow to ensure the best possible service. After proposing a reconstruction of the case facts and of the motivation given by the Administrative Court, the Author has outlined the key moments for qualification in terms of public service and has described the regulatory framework for electric micro-mobility. Finally, the Author has proposed the qualification of the electric micro-mobility service in sharing as a public service in an objective sense in a context, such as today’s, where the need to implement a sustainable and intermodal transport system, which also meets environmental protection and public health protection goals, is increasingly stringent, also in view of the need to avoid Covid-19 infection.

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