Codice Etico

Dichiarazione sull’etica e sulle pratiche scorrette nella pubblicazione dei lavori scientifici – Codice etico

1.Dichiarazione sull’etica

Rivista Giuridica Europea si ispira alle norme etiche di comportamento e agli standards indicati da COPE nel Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors alla seguente pagina web: https://publicationethics.org/guidance/Guidelines.

2.Decisione di pubblicazione e Doveri della Direzione scientifica e degli organi della Rivista.

 La Rivista accetta solo lavori originali e redatti nel rispetto del diritto d’autore e non sottoposti contemporaneamente a valutazione presso altre riviste.

Le decisioni di accettare o rifiutare un documento per la pubblicazione si basano sui seguenti criteri: rilevanza scientifica, originalità, chiarezza e pertinenza dello studio rispetto agli scopi della Rivista.

La Direzione della Rivista garantisce la correttezza dei sistemi utilizzati per valutare, accettare o respingere gli articoli sottoposti dagli autori e in particolare vigila sul processo di peerreview e sull’anonimato dei revisori rispetto allo specifico articolo in esame; evita inoltre ogni conflitto di interesse, discriminazione per genere, orientamento sessuale o religioso, convinzioni politiche, provenienza geografica.

I contributi inviati per la pubblicazione sono sottoposti a referaggio (blind peer review) da parte della Direzione della Rivista, che si riserva il diritto di non accettarli.

Il contributo ricevuto è sottoposto ad un esame preliminare da parte della Direzione.

In caso di esito positivo dell’esame preliminare, il contributo è sottoposto alla valutazione di un revisore, esperto nella materia oggetto del contributo, italiano o straniero, appartenente al Comitato scientifico e di valutazione o, in prevalenza, esterno. Al revisore è inviato lo scritto e la scheda di referaggio.

Il Direttore responsabile ed il Direttore scientifico esercitano sul contenuto del periodico diretto il controllo necessario ad impedire che nella pubblicazione siano commessi reati.

Gli organi della Rivista (Comitato scientifico e di valutazione, Comitato editoriale e Segreteria di direzione) sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti inviati, se non agli autori stessi o a chi sia stato previamente autorizzato.

Il materiale inedito contenuto nei manoscritti sottoposti alla rivista non può essere usato dai componenti degli organi delle Riviste per proprie ricerche o divulgato senza il consenso scritto dell’autore.


3. Referaggio dei contributi e doveri dei Revisori

Il sistema di referaggio adottato dalla Rivista Giuridica Europea è a doppio cieco (double blind peer review), con la conseguenza che all’Autore non è resa nota l’identità del Revisore, né al Revisore viene resa nota l’identità dell’Autore. La redazione, ai fini dell’invio al revisore, assicura quindi che lo scritto sia anonimo e privo di riferimenti – diretti e indiretti – che possano far risalire all’identità dell’autore.  

La scheda è restituita dal Revisore entro un termine ragionevole alla direzione della Rivista. Gli Autori vengono tempestivamente informati dell’esito del referaggio.  

Il Revisore valuta il contributo sulla base dei seguenti criteri: 1) ordine e chiarezza dell’esposizione; 2) coerenza logica e metodologica; 3) adeguatezza della documentazione (normativa, dottrinale, giurisprudenziale) o, in alternativa, originalità del pensiero espresso; 4) ragionevolezza delle soluzioni.

Nell’ipotesi in cui il revisore ravvisi una somiglianza sostanziale fra il manoscritto oggetto di esame ed altro documento pubblicato, di cui ha conoscenza personale, è tenuto ad informare la Direzione della Rivista.

L’attività dei revisori può concludersi con: (i) giudizio positivo senza riserve; (ii) giudizio positivo subordinato a modifiche sommariamente indicate dal revisore (pubblicabilità condizionata); (iii) giudizio negativo (non pubblicabilità).

In caso di pubblicabilità condizionata, la direzione della Rivista restituisce lo scritto e la scheda di referaggio anonima all’Autore affinché questi apporti le modifiche suggerite dal revisore. Una volta apportate le modifiche, lo scritto viene restituito alla direzione della Rivista, che valuta l’adeguatezza delle modifiche.

Non è consentito utilizzare le informazioni ottenute durante il processo di peerreview per il proprio o altrui vantaggio.


4. Doveri degli Autori

L’Autore garantisce che l’articolo sottoposto a valutazione sia originale, inedito e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste, e deve accettare le modalità di selezione degli articoli e in particolare il processo di peerreview.

L’Autore ha l’obbligo di citare tutte le pubblicazioni che hanno avuto incidenza sul lavoro proposto
Qualora l’articolo sia accettato, l’Autore riconosce all’editore il diritto alla pubblicazione.

Devono essere inclusi nel manoscritto, e figurare come autori, tutti coloro che hanno effettivamente partecipato alla stesura del testo, visto ed approvato la versione definitiva dello stesso e sono d’accordo sulla pubblicazione.

Se vi sono altri soggetti che hanno fornito contributi sostanziali relativi a parti rilevanti dell’articolo, devono essere riconosciuti ed elencati come contributori.

Qualora l’autore riscontri errori significativi o inesattezze nel manoscritto pubblicato ha il dovere di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria del Comitato scientifico e di valutazione redazione e fornire gli opportuni errata corrige.